Art. 1.

      1. In applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in considerazione dei compiti istituzionali relativi alla tutela interna ed esterna del territorio e dei cittadini, previsti per le Forze di polizia e le Forze armate dai rispettivi ordinamenti, è istituito un autonomo comparto di negoziazione e di concertazione, denominato «difesa e sicurezza», al fine di disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego del relativo personale.